Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 126 del 13 ottobre 2020 che ha convertito il c.d. DL Agosto (decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2002 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) è stato modificato l’art 1 comma 48 lett c) della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
mercoledì 14 ottobre 2020
La modifica stabilisce che le domande di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie:
- Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente). In caso di cittadini stranieri allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani.
- Famiglia monogenitoriale con figli minori
Il mutuo è richiesto da:- Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
- Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
- Conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- Giovane/i di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
N.B. Le nuove disposizioni sono in vigore a partire dal 14 ottobre 2020, pertanto, tutte le domande già inoltrate alla Consap entro la data del 13 ottobre, sono da considerarsi accolte secondo i requisiti previsti dalla precedente normativa.